Danno non patrimoniale: la Cassazione detta i criteri per la personalizzazione
La Corte di Cassazione con la sentenza in argomento ritorna ad occuparsi della liquidazione del danno non patrimoniale e dei criteri da adottare per la sua personalizzazione.
Nella sentenza in esame la Suprema Corte ribadisce che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., SS.UU., n. 26972/2008).
La Corte di Cassazione ritiene che possano essere un valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, anche per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale, che abbiano determinato una percentuale di invalidità superiore al 10% (Cass. n. 12408/2011), come nel caso di specie.
Il Collegio, difatti, sostiene l’incongruità della motivazione basata sulla sola liquidazione tabellare del danno biologico, perché ottenuta con l'impiego di tabelle delle quali la Corte non ha reso nota la provenienza (e, quindi, nemmeno controllabili i criteri di elaborazione) e comunque elaborate in modo da non considerare tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tanto da rendere necessario un incremento, la cui quantificazione non appare adeguatamente supportata dalle risultanze processuali.
Detta incongruità consegue proprio alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di preferire come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico le tabelle milanesi. Tra queste ragioni, oltre alla "vocazione nazionale" evidenziata dal già richiamato precedente n. 12408/11, vi è soprattutto quella data dal fatto che le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008. In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n. 26972 /08) con operazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non più praticabile. L'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell'area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba tenere conto a fini risarcitori.
Esclusa, quindi, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva.
Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. Si tratta, come detto, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva.
Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione.
(Altalex, Nota di Michele Iaselli)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 19 dicembre 2013 - 6 marzo 2014, n. 5243
(Presidente Petti – Relatore Barreca)
Svolgimento del processo
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 giugno 2009, la Corte d'Appello di Palermo ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla società Nuova Tirrena s.p.a. nei confronti di P.B. , nonché di P.V. ed M.E. , questi ultimi in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli P.D. e G. , avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese - sezione distaccata di Cefalù del 13/14 novembre 2008.
Con questa sentenza il Tribunale, ritenuta la responsabilità esclusiva del convenuto Cu.Eu. , assicurato per la r.c.a. con la Nuova Tirrena s.p.a., per l'incidente stradale occorso al minore P.B. mentre era alla guida del proprio motociclo, aveva condannato i convenuti, in solido, a corrispondere a P.B. la residua somma di Euro 95.305,23 (Euro 145.305,23 - Euro 50.000,00, già corrisposti a titolo di provvisionale), oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento della somma di Euro 26.000,00 in favore di P.V. ed M.E. e della somma di Euro 10.000,00 ciascuno in favore di P.D. e G. , oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna dei convenuti anche alle spese di lite.
2.- Proposto appello da parte della società assicuratrice e costituiti in appello gli originari attori, nella contumacia del Cu. , la Corte d'Appello ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato la misura del danno da invalidità permanente in capo a P.B. , riducendola dal 24% ritenuta dal Tribunale al 18% ed ha rideterminato la liquidazione del danno corrispondente nella somma di Euro 42.786,47 in valori attuali, cui ha aggiunto la somma già liquidata per l'inabilità temporanea, ottenendo l'importo di Euro 45.520,37; in considerazione delle componenti non patrimoniali del danno biologico, è pervenuta alla liquidazione di Euro 55.520,37, in valori attuali, cui ha aggiunto l'importo di Euro 1.412,55 per spese mediche già sostenute, liquidando perciò in favore di P.B. la somma complessiva di Euro 56.932,92, al pagamento della quale ha condannato il Cu. e la società Nuova Tirrena, detratti gli acconti già corrisposti da quest'ultima. Ha escluso il riconoscimento dell'importo di Euro 7.000,00 effettuato dal Tribunale, a titolo di spese mediche future, nei confronti di P.B. , ed ha altresì escluso la sussistenza di qualsivoglia danno ed. riflesso risarcibile in favore dei congiunti di quest'ultimo, riformando su entrambi i punti la sentenza di primo grado, in particolare rigettando le domande di P.V. ed M.E. in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori P.D. e G. . Ha compensato per metà le spese del primo grado ed ha condannato gli appellati al pagamento delle spese del secondo grado.
3.- Avverso la sentenza P.B. , nonché P.V. f) I ed M.E. , questi ultimi in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori P.D. e G. , propongono ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
La Groupama Assicurazioni SpA, già Nuova Tirrena SpA, si difende con controricorso.
L'altro intimato non si difende.
Motivi della decisione
1.- Il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (inserito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n. 69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (3 giugno 2009).
Col primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. Motivazione insufficiente e contraddittoria - illogicità manifesta”, al fine di censurare il rigetto, da parte della Corte d'Appello, della richiesta di rinnovazione della CTU e di denunciare il relativo vizio di motivazione della sentenza, nonché il vizio di motivazione concernente la quantificazione del danno da invalidità permanente nella misura del 18% ed il mancato riconoscimento delle spese mediche future per l'importo, riconosciuto, invece, dal Tribunale, di Euro 7.000,00, per intervento di chirurgia estetica al volto.
1.2.- Col secondo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ. e 115 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia”, al fine di censurare la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di P.B. , effettuata dalla Corte d'Appello in dichiarata applicazione della sentenza a S.U. n. 26972 dell'11 novembre 2008.
1.3.- Col terzo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 cod. civ. e 115 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento dei danni riflessi in favor dei congiunti del danneggiato”, al fine di censurare tale mancato riconoscimento nei confronti dei genitori e dei fratelli minori di P.B. .
2.- Quanto ai dedotti vizi di violazione di legge, l'illustrazione di tutti e tre i motivi manca del tutto dei quesiti di diritto richiesti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 bis, parte prima, cod. proc. civ., nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Pertanto, tutti e tre i motivi sono inammissibili per la parte in cui si riferiscono ai vizi dell'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ..
2.1.- Analogamente si deve concludere con riferimento alla denuncia dei vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., così come formulata col primo e col terzo motivo.
Infatti, malgrado entrambi questi motivi facciano espresso riferimento alla norma da ultimo citata ed al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nessuno dei due contiene il momento di sintesi richiesto dall'art. 366 bis, seconda parte, cod. proc. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, che qui si ribadisce (cfr. Cass. S.U. n. 20603/07, secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto - che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 24255/11).
I motivi primo e terzo sono perciò inammissibili anche nella parte in cui denunciano il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
3.- Il Collegio ritiene, invece, che sia ammissibile il secondo motivo, limitatamente alla parte in cui denuncia il vizio di motivazione concernente la liquidazione del danno non patrimoniale in favore di P.B. .
L'indicazione dei criteri di determinazione del danno non patrimoniale come fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente e le ragioni di questa insufficienza si trovano sintetizzate alla pagina 20 del ricorso, nella quale è contenuto un valido momento di sintesi, ai sensi della giurisprudenza da ultimo richiamata, volto a circoscrivere il vizio denunciato nella mancanza di considerazione, da parte del giudice di merito, delle “diverse componenti del pregiudizio non suscettibili di valutazione economica che hanno inciso - e incideranno - nella vita del giovane P.B. ...” che ha portato “a conclusioni disancorate dagli atti di causa, oltre che dalle circostanze del caso concreto”.
Il momento di sintesi delle ragioni della dedotta insufficienza della motivazione rende ammissibile il motivo di ricorso e conclude efficacemente l’illustrazione del vizio, contenuta nelle pagine precedenti (da pagina 13 a pagina 20).
3.1.- Nell'illustrare il motivo, il ricorrente rileva che le tabelle in concreto utilizzate per la quantificazione del danno biologico non costituirebbero un meccanismo efficace per l'integrale ristoro dei danni, nel caso di specie, perché elaborate in modo da non ricomprendere la valutazione della componente costituita dalla sofferenza soggettiva che si accompagna alla lesione della salute, e che va comunque ristorata, alla stregua della giurisprudenza di legittimità.
Rileva, in particolare, che la Corte d'Appello, per ristorare il danno non patrimoniale unitariamente considerato, ha incrementato l'importo risultante dalla liquidazione ed. tabellare (senza peraltro specificare di quali tabelle si sia avvalsa), ma tale incremento, quantificato complessivamente in Euro 10.000,00, sarebbe il risultato di una valutazione del tutto illogica ed inadeguata, comunque non personalizzata, perché compiuta senza tenere conto delle condizioni soggettive del danneggiato, quali emergenti dalla CTU, oltre che dalle CTP, e dagli esami specialistici di natura psicologica effettuati presso l'apposito servizio pubblico. Il ricorrente, dopo aver esposto le risultanze istruttorie che sarebbero state trascurate, malgrado l'affermazione contenuta in sentenza di voler personalizzare la liquidazione, ha concluso osservando che, pur ritenendo non sussistente un'autonomia nominale delle corrispondenti voci di danno, tutte le componenti di danno non patrimoniale (ed in particolare i pregiudizi diversi da quelli “prettamente fisici o psichici in senso patologico”) dovrebbero trovare adeguato riconoscimento, in sede risarcitoria, mentre questo risultato non troverebbe alcun riscontro nella motivazione della sentenza impugnata.
4.- Il motivo è fondato e va accolto nei limiti di cui appresso.
Come affermato nella sentenza a Sezioni Unite su cui la Corte d'Appello di Palermo ha fondato la decisione impugnata, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la ed. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08). Questa Corte è pervenuta a ritenere valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., le tabelle per la liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, anche per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale, che abbiano determinato una percentuale di invalidità superiore al 10% (Cass. n. 12408/11), come nel caso di specie.
Sebbene col ricorso non venga fatta valere come vizio di violazione di legge l'applicazione di tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. Cass. n. 12408/11, per l'ammissibilità della doglianza solo nel caso in cui la questione sia stata posta nel giudizio di merito), né si lamenti - se non con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. (che certo non può colmare le lacune del ricorso) - l'incongruità della motivazione per non aver dato conto della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata in difetto rispetto a quella cui si perverrebbe mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle c.d. tabelle di Milano (cfr. Cass. n. 14402/11, per la possibile rilevanza di tale vizio), tuttavia il Collegio ritiene che colga nel segno il secondo motivo di ricorso laddove reputa incongrua la motivazione basata sulla liquidazione tabellare del danno biologico, perché ottenuta con l'impiego di tabelle delle quali la Corte non ha reso nota la provenienza (e, quindi, nemmeno controllabili i criteri di elaborazione) e comunque elaborate in modo da non considerare tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tanto da rendere necessario un incremento, la cui quantificazione non appare adeguatamente supportata dalle risultanze processuali.
Detta incongruità consegue proprio alle ragioni per le quali questa Corte ha ritenuto di preferire come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico le tabelle milanesi. Tra queste ragioni, oltre alla "vocazione nazionale" evidenziata dal già richiamato precedente n. 12408/11, vi è soprattutto quella data dal fatto che le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica" del Tribunale di Milano sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008. In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n. 26972 /08) con operazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non più praticabile. L'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell'area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba (più) tenere conto a fini risarcitori.
Giova precisare che si intende qui prescindere dalla questione della natura di tale componente dell'unitaria categoria del danno biologico e dalla possibilità di continuare ad utilizzare il sintagma "danno morale" a soli fini descrittivi, per indicare le sofferenze, di carattere, appunto, morale (vale a dire il dolore intimo o turbamento dell'animo), non coincidenti con il dolore fisico, su base organica, e con gli aspetti più propriamente dinamico-relazionali del danno alla salute (e con le relative conseguenze, anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica). Questi ultimi, infatti, sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, e suscettibile di accertamento medico-legale; quindi, sono già presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente, risultante dall'applicazione del barème.
Si intende piuttosto sottolineare che, esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva.
Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è 1'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. Si tratta, come detto, di una presunzione, accettabile quanto meno per le invalidità superiori al 10%, rispetto alle quali può reputarsi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio a fisico, salvo prova contraria, che può essere, a sua volta, anche presuntiva.
Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata, come risulta essere stato fatto con le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, alla stregua delle esplicazioni fornite in occasione della loro diffusione.
Consegue a quanto fin qui detto che, applicando il valore c.d. tabellare del punto, vale a dire il valore medio, pur se comprensivo della componente di pregiudizio soggettivo di cui si è fin qui detto, non si ha ancora la vera e propria personalizzazione del danno.
Onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tenere conto al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (cfr. Cass. n. 9231/13).
4.1.- Nel caso di specie, va detto che la Corte d'Appello ha dichiarato di liquidare il danno biologico “sulla base del c.d. criterio tabellare”, senza specificare a quali tabelle abbia fatto riferimento (né quindi consentire di comprendere quali fossero i criteri della loro elaborazione e la data di riferimento per il calcolo del punto tabellare). Già sotto questo profilo la motivazione è carente, poiché la sentenza non afferma che si tratti delle tabelle allora in uso presso la Corte d'Appello di Palermo (cfr. Cass. n. 16237/05, n. 13130/06, n. 22287/09).
Il tenore della motivazione è tale peraltro da indurre a ritenere che le tabelle in concreto utilizzate fossero state elaborate in modo da non ricomprendere nel calcolo tutte le componenti non patrimoniali del danno da lesione dell'integrità psico-fisica, alla stregua di quanto detto sopra, tanto che la stessa Corte territoriale ha ritenuto di dover apportare un aumento alla somma ottenuta con la liquidazione tabellare “ai fini della liquidazione, a favore di P.B. , dell'unica ed onnicomprensiva voce di danno non patrimoniale”.
Nel compiere tale operazione ha, peraltro, dichiarato di voler personalizzare il danno, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ma queste sono state molto genericamente individuate nelle conseguenze estetiche “sia pure modeste, sull'armonia del volto, con il correlato disagio psichico”, nell'”incidenza negativa sulla futura vita di relazione del P. (tenuto anche conto della giovane età di quest'ultimo - 17 anni - all'epoca del sinistro), nella “sofferenza soggettiva”, cagionata dal reato ai suoi danni.
Così operando, la Corte territoriale non ha dato conto in motivazione di avere effettuato una vera e propria personalizzazione del danno non patrimoniale, ma, come evidenziato nella memoria depositata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., si è limitata a considerare le componenti non patrimoniali del danno biologico che ha ritenuto non comprese nella liquidazione tabellare, rapportandole a dati di portata generale, prescindendo da quanto specificamente addotto dal danneggiato.
L'insufficienza della motivazione, allora, è data non solo dalla mancata indicazione circa le tabelle applicate ed i parametri adottati per la relativa elaborazione ed applicazione, ma anche dalla mancata effettiva considerazione - eventualmente anche al fine di disattenderne le conclusioni - delle risultanze processuali indicate dal ricorrente come idonee ad un'adeguata e reale personalizzazione, tale cioè da caratterizzare la liquidazione del danno come riferibile a quel determinato soggetto leso, e non ad altro, pur avente la stessa età e la stessa percentuale di invalidità.
In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo e limitatamente al denunciato vizio di motivazione. La sentenza impugnata va cassata e le parti vanno rimesse alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, perché provveda ad un nuovo esame di merito alla luce dei principi esposti, quanto all'individuazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente applicabili ed alla personalizzazione di tale liquidazione nei confronti di P.B. , ferma restando la determinazione nel 18% del grado di invalidità permanente.
Resta assorbito il quarto motivo di ricorso, concernente la regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza cassata.
Va rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, nei limiti specificati in motivazione; assorbito il quarto, cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
da Altalex