La
Camera dei Deputati ha esaminato e approvato ieri il DL Omnibus
contenente anche provvedimenti connessi alla sicurezza stradale,
per questo rimandiamo al commento pubblicato sopra in questo stesso
sito, approvando un solo ulteriore emendamento: il nr.5.1 che
si riporta di seguito:
"Al comma 1, lettera a), capoverso
1-ter, sostituire le parole da: coloro che al 30 settembre, fino
alla fine della lettera, con le seguenti: coloro che, titolari
di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per infrazione
di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore."
Il legislatore in questo modo ha forse voluto chiarire che chi
subisce una sospensione della patente di guida per un eccesso
di velocità può guidare il ciclomotore. Di fatto
ha forse ottenuto un effetto contrario, perché anziché
lasciare la possibilità per tutti i patentati di circolare
col ciclomotore in caso di patente sospesa anche negli altri
casi (sospensione per guida in stato di ebbrezza, sorpassi, circolare
contromano in corrispondenza di curve, dossi ecc.),
ora l’ha limitata al solo caso di patente sospesa per eccesso
di velocità.