Sottoprodotto e fresato d’asfalto: il Consiglio di Stato ne chiarisce la natura
Con la sentenza n. 4151 del 21 maggio – 6 agosto 2013, il Consiglio di Stato ha lucidamente (e finalmente) chiarito, in modo univoco, che il fresato d’asfalto, originato dai lavori di manutenzione/ricostruzione della pavimentazione stradale, al pari di qualsiasi altro residuo produttivo, può essere qualificato come “sottoprodotto” in presenza ovviamente delle “condizioni” di cui all’art. 184 bis, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (in prosieguo, anche TUA).
Il principio di diritto, affermato in sentenza, si presenta – per molti profili - di portata rilevante poiché consente, innanzitutto, di superare, con l’autorevolezza dell’alto Consesso amministrativo, le resistenze manifestate, in forma diffusa e reiterata, dalla più parte delle amministrazioni provinciali che, nella presenza di precedenti giurisprudenziali contrari, anche dopo l’introduzione della nozione giuridica del “sottoprodotto”, hanno continuato ad attribuire a tale materiale la qualifica di “rifiuto,” ex art. 183, comma 1, lett. a) del T.U.A. Indifferenti al fatto che gli operatori di settore mettessero in luce, già da tempo e in modo documentato, come l’impiego del fresato avvenisse secondo un ciclo di riutilizzazione il quale, non comportando trattamenti “diversi dalla normale pratica industriale”, non ricadeva (e non ricade) nelle operazioni di recupero dei rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett. t) del T.U. cit...
da Altalex