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Pedone ko, motociclo senza assicurazione. Conducente assolto penalmente, ma obbligato a ripagare la compagnia del Fondo di garanzia

Foto da rietilife.it
Foto da rietilife.it

Respinte tutte le obiezioni mosse dal conducente del veicolo. Confermato l’onere di pagare all’impresa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’ la somma versata alla persona messa sotto dal motociclo. Assolutamente irrilevante il richiamo alla pronunzia assolutoria emessa in ambito penale (Cassazione, ordinanza 2690/14).

 

Il caso

Pedone investito da un motociclo. E a rendere più complessa la situazione anche la scoperta che sul veicolo manca la ‘copertura’ in materia di responsabilità civile. Conseguenziale l’intervento ‘riparatore’ della compagnia assicurativa designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’, che può rivalersi sia sul conducente che sulla proprietaria del motociclo. Assolutamente irrilevanti i richiami alla pronuncia assolutoria emessa in ambito penale e al presunto comportamento colposo del pedone. Nessun dubbio viene espresso dai giudici, di primo e di secondo grado, di fronte alla richiesta avanzata dalla compagnia assicurativa «designata dal ‘Fondo di garanzia per le vittime della strada’»: conducente e proprietaria del motociclo – «risultato privo di assicurazione per la responsabilità civile» – debbono corrispondere la «somma» versata alla persona «investita».

 

A dare forza a questa decisione anche la valutazione del materiale probatorio preso in esame nell’ambito del procedimento penale, nonostante tale procedimento si sia concluso con l’assoluzione nei confronti del conducente del motociclo. Fronte penale. Ma proprio il ‘fronte penale’ viene utilizzato, dalla persona alla guida del motociclo in occasione del fattaccio, per sostenere la tesi della illegittimità della richiesta avanzata dalla compagnia assicurativa. Per l’uomo, difatti, è eccessiva la «rilevanza attribuita dal giudice di merito agli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio penale», soprattutto tenendo presente che tali «prove» erano state «sconfessate dalla sentenza assolutoria emessa a chiusura di quel procedimento». Senza dimenticare, poi, il «comportamento colposo» attribuito al pedone... Nonostante tutto, però, le obiezioni mosse dall’uomo debbono essere reputate non legittime, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali mostrano di condividere l’ottica adottata nei giudizi di merito.

 

Più in particolare, viene osservato che la «sentenza assolutoria, pronunciata all’esito del giudizio penale» non era «opponibile alla società assicuratrice», anche perché «l’assoluzione era stata pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”» – vista la «contraddittorietà del contesto probatorio di riferimento» – , e, quindi, «inerendo il dubbio all’elemento soggettivo del reato», era «consentito al giudice civile valutare i medesimi fatti, già considerati dal giudice penale». Peraltro, aggiungono ancora i giudici, è da considerare esclusa «qualsivoglia corresponsabilità» della persona investita dal motociclo: ciò soprattutto alla luce della semplice considerazione che «l’incidente era avvenuto in un contesto in cui, non esistendo attraversamenti pedonali, se non a distanza di oltre 100 metri, non poteva imputarsi al pedone di non averne usufruito, mentre doveva esigersi una condotta particolarmente accorta da parte del guidatore».

 



da dirittoegiustizia.it

 

 

Mercoledì, 23 Aprile 2014
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