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E’ confermato lo slittamento al 1° ottobre del 2005 la decorrenza
per l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori, detto comunemente "patentino".
- Coloro che alla data del 30 settembre 2005 hanno raggiunto
la maggiore età conseguono il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei
requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.";
- Coloro che sono già titolari di una patente di guida
non possono conseguire il patentino. I titolari di certificato
di idoneità alla guida sono tenuti a restituirlo ad uno
dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
all’atto del conseguimento di una patente;
- Viene modificata la disposizione sull’incauto affidamento
prevista dall’art.116 comma 12, aggiungendo la previsione della
responsabilità di chi "lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente
di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi
1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale.";
- Scatta anche per gli adulti che guidano un ciclomotore sprovvisti
di certificato o patente, la sanzione da 516 euro prevista dall’art.116
CdS, comma 13 bis, prima prevista solo per i minorenni.
Rimangono ancora alcuni dubbi da chiarire. Coloro che sono già
maggiorenni alla data del 30 settembre dopo la presentazione
della domanda corredata di certificato medico ( che attesti
il possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente A) poiché è impensabile che tutti
ricevano il certificato entro il 1° ottobre, potranno guidare
con copia della domanda e del certificato stesso, regolarmente
protocollate?
Non emerge dal DL il limite della durata temporale del certificato,
che non si può pensare possa essere permanente considerato
il possibile scadimento dei requisiti psico fisici dei titolari
a causa dell’età o altri fattori sopraggiunti
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PUBBLICHIAMO LO SCHEMA DI DECRETO-LEGGE CONCERNENTE: “DISPOSIZIONI
URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA’ DI SETTORI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE CON PROROGHE DI TERMINI”
NELLA PARTE RELATIVA A "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI
PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI"
Art. 5
(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei ciclomotori)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche: a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo
di conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore
età a partire dalla medesima data e che non siano titolari
di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano
compiuto la maggiore età conseguono il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione
di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri corredata da certificazione medica che attesti il
possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.";
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
"1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per
la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente
di categoria A, ivi compresa quella speciale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità
alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di
patente di guida; i titolari di certificati di idoneità
alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
all’atto del conseguimento di una patente.";
c) al comma 12 le parole "lo affida o ne consenta la guida
a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il
certificato di abilitazione professionale" sono sostituite
dalle seguenti: "lo affida o ne consenta la guida a persona
che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato
di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato
di abilitazione professionale.";
d) al comma 13-bis le parole "Il minore che, non munito
di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto"
sono sostituite dalle seguenti: "I conducenti di cui ai
commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori
senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui
al comma 11-bis sono soggetti".