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Notizie brevi 29/06/2005

Ciclomotori: ecco lo schema del Dl sul rinvio del patentino le novità principali: servirà una sola domanda con certificato sanitario per coloro che alla data del 30 settembre sono già maggiorenni. Arriva la sanzione di 516 euro anche per gli adulti sprovvisti di certificato o patente. Non possono conseguire il certificato coloro che hanno già una patente. Non è prevista al momento una scadenza

Ciclomotori: ecco lo schema del Dl sul rinvio del patentino
le novità principali:
servirà una sola domanda con certificato sanitario per coloro che alla data del 30 settembre sono già maggiorenni.
Arriva la sanzione di 516 euro anche per gli adulti sprovvisti di certificato o patente. Non possono conseguire il certificato coloro che hanno già una patente. Non è prevista al momento una scadenza

- E’ confermato lo slittamento al 1° ottobre del 2005 la decorrenza per l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, detto comunemente "patentino".
- Coloro che alla data del 30 settembre 2005 hanno raggiunto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.";
- Coloro che sono già titolari di una patente di guida non possono conseguire il patentino. I titolari di certificato di idoneità alla guida sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente;
- Viene modificata la disposizione sull’incauto affidamento prevista dall’art.116 comma 12, aggiungendo la previsione della responsabilità di chi  "lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale.";
- Scatta anche per gli adulti che guidano un ciclomotore sprovvisti di certificato o patente, la sanzione da 516 euro prevista dall’art.116 CdS, comma 13 bis, prima prevista solo per i minorenni.
Rimangono ancora alcuni dubbi da chiarire. Coloro che sono già maggiorenni alla data del 30 settembre dopo la presentazione della domanda corredata di certificato medico ( che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici  per il conseguimento della patente A) poiché è impensabile che tutti ricevano il certificato entro il 1° ottobre, potranno guidare con copia della domanda e del certificato stesso, regolarmente protocollate?
Non emerge dal DL il limite della durata temporale del certificato, che non si può pensare possa essere permanente considerato il possibile scadimento dei requisiti psico fisici dei titolari a causa dell’età o altri fattori sopraggiunti
 
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PUBBLICHIAMO LO SCHEMA DI DECRETO-LEGGE CONCERNENTE: “DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA’ DI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE CON PROROGHE DI TERMINI” NELLA PARTE RELATIVA A "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI"
 
 
Art. 5
(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei ciclomotori)

 
1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-quater.";
b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
"1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificati di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente.";
c) al comma 12 le parole "lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale" sono sostituite dalle seguenti: "lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale.";
d) al comma 13-bis le parole "Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti".


Mercoledì, 29 Giugno 2005
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