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Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Verifica strumentale del tasso alcolemico.

(Cass. Civ., Sez. I, 30 maggio 2005, n. 11367).

In tema di guida in stato di ebbrezza (nella disciplina di cui all’art. 186 del nuovo codice della strada e dell’art. 379 del relativo regolamento), non è necessaria, ai fini dell’accertamento di tale stato, la verifica strumentale del tasso alcolemico attraverso l’uso della strumentazione (cd. Etilometro) e con l’adozione della procedura previsti dal citato art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada, potendo il giudice desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’abuso di alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o della ubriachezza, come anche disattendere emotivamente l’esito fornito dall’etilometro. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato lo stato di ebbrezza del conducente dal suo «alito vinoso», dal «linguaggio sconnesso» e dalle sue difficoltà di movimento).

 

 

 

 

 

Lunedì, 30 Maggio 2005
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