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Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori.

(Cass. Civ., Sez. II, 2 agosto 2005, n. 16143)

Con riferimento al sindacato attribuito al giudice ordinario sugli atti posti in essere dalla P.A., il provvedimento amministrativo può essere disapplicato, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, a tutela del diritto soggettivo alla prestazione dedotto in giudizio, ove risulti affetto da vizi di legittimità, restando preclusa alla giurisdizione ordinaria la sostituzione delle valutazioni dell’amministrazione mediante un sindacato non circoscritto alla legittimità. Pertanto, in tema di violazioni del codice della strada, l’errore tecnico, imputato al Ministero dei Lavori Pubblici nell’esercizio del potere di classificazione degli apparecchi elettronici di rilevazione della velocità può essere fatto dall’interessato solo per il tramite di un vizio di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma non domandando al giudice – eventualmente a mezzo di consulente tecnico – un sindacato di merito del tipo sostitutivo del giudizio espresso dalla P.A. (Nella specie, è stata cassata la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione avverso il verbale di contestazione della contravvenzione per eccesso di velocità, ritenendo illegittima, perché in contrasto con gli artt. 345 regolamento del codice della strada e 142 codice della strada, l’omologazione degli apparecchi di rilevazione [tipo «Telelaser»] operata dal Ministero dei Lavori Pubblici.

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 02 Agosto 2005
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