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Notizie brevi 28/04/2014

Una novità dalla Procura di Avellino
ILLECITA AUTORIZZAZIONE ALL’USO  DELLA TARGA DI PROVA - E’ REATO

Si è così, la novità arriva dalla Procura della Repubblica di Avellino. Durante i normali controlli di Polizia Stradale viene fermata, in più occasioni, una giovane donna alla guida di un veicolo non immatricolato, ma circolante con targa di prova di cui il titolare è la concessionaria di vendita. La conducente ad ogni controllo esibiva delega alla guida, ma di fatto la stessa non aveva mai avuto un rapporto di dipendenza tanto meno funzionali con la concessionaria. La norma è molto chiara, l'art. 98 comma 3 del Codice della Strada, letto in combinato disposto con il DPR n. 474/2001, sanziona "Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega".  La novità  però arriva dalla Procura della Repubblica di Avellino che nella fattispecie ha indagato, sia il titolare della concessionaria, che l'intestataria  dell'autorizzazione, perché fermata alla guida del veicolo con delega, non falsa, ma attestante il falso tale da indurre in errore gli organi di polizia.

 

Ed allora le ipotesi sono tre. Se durante il controllo di polizia stradale, alla guida del veicolo troviamo il titolare della targa di prova o un dipendente (regolarmente assunto) con apposita delega, non ci sarà alcuna sanzione. Nel caso invece troviamo un conducente senza alcuna delega si procederà  alla contestazione della violazione di cui all'art. 98 comma 3, ma, udite.. udite.., nel caso fermiamo alla guida un soggetto che esibisce una delega senza che abbia un rapporto di dipendenza anche funzionale con la concessionaria, procederemo al sequestro penale (354 c.p.p.) della targa, della relativa autorizzazione e della delega rilasciata, poiché, secondo la Procura  ambedue sono da ritenersi responsabili :  del reato p. e p. dagli artt.110, c.p. 46 e 76 DPR 445/2000 in relazione all'art.483 c.p. perché in concorso tra loro, ROSSI Antonio quale amministratore unico della concessionaria e dell' autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la circolazione di prova con targa AX00000, e BIANCO Angela conducente ed utilizzatrice dell'autovettura  AUDI A3 di proprietà della suddetta concessionaria, priva di targhe e da immatricolare attestavano falsamente, nella dichiarazione rilasciata dal predetto ROSSI Antonio a BIANCO Angela, nella sua qualità di amministratore unico della concessionaria PINGPONG, ai sensi degli art. 98 D.Lvo n.285/92 e sss. modo e DPR 474/2001 e destinata a comprovare stati, qualità  personali e fatti, essendo documento da esibire alle forze di polizia per la circolazione in prova, l'autorizzazione a BIANCO Angela alla circolazione con detta autovettura, ancorché la stessa non risultasse avere alcuna dipendenza con la società dallo stesso amministrata e quindi contenente informazioni che avrebbero potuto potenzialmente trarre in inganno gli eventuali organi di polizia accertatori. 

Questa si che è una bella novità. A voi i commenti.

 

 

Comandante Polizia Municipale
serafino.mauriello@alice.it

 

 

 


 

Lunedì, 28 Aprile 2014
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Tag: Asaps.it.
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