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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Re-datto da pubblico ufficiale - Valore di piena prova - Limiti.

(Cass. Civ., Sez. II, 28 aprile 2006, n. 9919).

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanzaingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena  prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun mar-gine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni o alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. In riferimento a tali ultimi contenuti il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, dovendo il giudice di merito prenderli comunque in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezza-mento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle risultanze processuali. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito nella quale il giudice aveva fondato il suo convincimento sul rilievo dei verbalizzanti secondo cui, avendo il conducente di un veicolo cui era stato contestato l'eccesso di velocità affermato che doveva recarsi urgentemente in ospedale per il malore che aveva colpito la passeggera, questa in realtà non manifestava alcun sintomo di malessere, né aveva in alcun modo esplicitato uno stato di indisposizione col suo comportamento). (C.c., art. 2697; c.c., art. 2700; c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 116).

 

 

 

 

 

Venerdì, 28 Aprile 2006
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