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LEGGE 28 aprile 2014, n. 67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili. (14G00070)

 

(GU n.100 del 2 maggio 2014)

 


 

Vigente al: 17-5-2014

 

LEGGE 28 aprile 2014, n. 67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili. (14G00070)
(GU n.100 del 2 maggio 2014)

Capo I

Deleghe al Governo

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

Delega al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie

 

   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e nei termini previsti dai commi 2 e 3  e  nel  rispetto  dei  seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  prevedere  che  le  pene  principali  siano  l'ergastolo,  la reclusione, la reclusione domiciliare  e  l'arresto  domiciliare,  la multa  e  l'ammenda;  prevedere  che  la   reclusione   e   l'arresto domiciliari si espiano presso l'abitazione  del  condannato  o  altro luogo pubblico o  privato  di  cura,  assistenza  e  accoglienza,  di seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
   b) per i reati per i quali e' prevista  la  pena  dell'arresto  o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale,  prevedere che la pena sia quella della reclusione  domiciliare  o  dell'arresto domiciliare;
    c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo  278 del codice di procedura penale,  prevedere  che  il  giudice,  tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, ...

 

 

> Leggi il testo integrale della Legge.

 

 

 

 

 

 

Sabato, 03 Maggio 2014
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