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Sinistri: accertamento di colpa esclusiva libera da presunzione di responsabilità

(Cass. Civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1365)

La Corte di Cassazione con la sentenza 23 gennaio 2014, n. 1365, Sezione III Civile, in tema di circolazione stradale ha stabilito che nel caso di scontro tra veicoli in prossimità di un incrocio, l’accertamento della colpa esclusiva in ordine alla causazione del sinistro da parte di uno solo dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, libera quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 2054 c.c. nonché dall’onere di provare di aver messo in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare l’impatto ed il danno.

Tuttavia pur essendo i due conducenti dei veicoli antagonisti tenuti ad effettuare manovre di emergenza per evitare l’impatto , tale onere non è ravvisabile qualora alla luce delle circostanze del caso concreto, sia impossibile effettuare  alcuna manovra astrattamente idonea ad evitare il sinistro.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione è relativo ad un sinistro verificatosi nella prossimità di un incrocio attraversato da un conducente di un motociclo nonostante il semaforo rosso, travolto da autovettura proveniente dal senso opposto che ha impegnato l’incrocio stesso regolato nel suo senso di marcia da semaforo verde ma sorpassando una vettura condotta da un terzo conducente che restava ferma nonostante il segnale verde in quanto l’autista, avendo giocoforza una migliore visuale dell’incrocio stesso, aveva visto sopraggiungere il motociclo.

L’articolo 2054 Codice Civile, comma II, in tema di onus probandi in ordine alla responsabilità nella causazione di un sinistro stradale prevede che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Trattasi di presunzione legale di responsabilità in capo a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro.

Nello specifico le presunzioni sono “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (ex art. 2727 c.c.). Per giungere all’accertamento del fatto si ricorre ad un ragionamento. Tale ragionamento in alcuni casi è stato già compiuto dal Legislatore che con propria previsione normativa ha ritenuto necessariamente scaturire da certi fatti determinate conseguenze. Di contro in altre ipotesi è il Giudice che compie liberamente il ragionamento, senza essere vincolato dalle scelte del Legislatore. Nella prassi il Giudice ritiene la presunzione legale superata solo ove siano acquisiti al procedimento  elementi probatori gravi, precisi, e concordanti potranno far ritenere al giudicante, attraverso un procedimento logico,  raggiunta la prova della responsabilità in ordine alla causazione del sinistro.

L’art. 140 Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) prevede che “Principio informatore della circolazione

  1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
  2. I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

L’art. 141, comma II, Codice della strada: Velocità

Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

L’art. 145 , comma I, Codice della strada: Precedenza

  1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti

La Corte di Cassazione tenuto conto delle circostanze concrete della vicenda sottoposta alla propria attenzione ed esaminato il suesposto quadro normativo perviene ad affermare che “pur non essendo il conducente che è favorito dal semaforo esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida (cfr. Cass. n. 8744/00, nonché Cass. n. 16768/06 e, di recente, Cass. n. 17895/12), questa non può certo essere richiesta nel massimo grado, ma è sufficiente che si conformi alla comune prudenza, tenuto conto delle concrete condizioni dell'incrocio. Ed anzi si è affermato, anche di recente, che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo (Cass. n. 19497/13).”

Inoltre  alla stregua di quanto accertato nei due precedenti gradi di giudizio emerge chiaramente che non vi è stata alcuna manovra d'emergenza da parte del conducente dell’autovettura che impegnava l’incrocio semaforico regolato da luce verde per il suo senso di marcia , e che ciò è avvenuto solo in quanto siffatta manovra non avrebbe potuto essergli richiesta, essendosi egli trovato nell'impossibilità di avvistare il motociclo che impegnava l’incrocio nonostante la luce semaforica rossa a causa della presenza di un’altra autovettura accanto alla propria nel proprio senso di marcia che rendeva difficile una completa visuale dell’incrocio stesso che il conducente dell’ autovettura si impegnava ad attraversare con il verde e che quindi veniva a trovarsi suo malgrado nell'impossibilità materiale di evitare l'impatto.

 

Nota di Mirella Pocino

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 novembre 2013 - 23 gennaio 2014, n. 1365

Massima e testo integrale

 

 

da Altalex

 

 

 

 

Lunedì, 05 Maggio 2014
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