Antiautovelox: conviene sempre tenerlo a bordo?
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L’illegittimità dell’apparecchio rivelatore della posizione di autovelox va provata in concreto guardando alle caratteristiche del dispositivo. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 3583/14.
Il caso
Una società viola il dispositivo ex art. 45, comma 9 bis, Codice della strada (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni) per aver fatto uso del dispositivo antiautovelox ritenuto in grado di localizzare gli autovelox e dunque di consentire al conducente di eludere i controlli di velocità degli autoveicoli. La società in seguito a condanna in appello ricorre per cassazione, sostenendo che l’apparecchio, non diversamente dai normali navigatori sia idoneo soltanto a svolgere funzione di assistente alla guida, segnalando le postazioni in cui potrebbero essere in funzione i controlli, e non gli apparecchi effettivamente operativi. La Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza della Corte d’appello, ritenendo le motivazioni del giudice di merito non abbiano spiegato esattamente quali sono le funzionalità dell’apparecchio. Appare per la Corte necessario distinguere con precisione le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato, onde poter stabilire senza equivoci o indebite presunzioni quali ne siano le potenzialità e di conseguenza se rientrino nel dispositivo normativo. Concludendo, è necessario che l’«antiautovelox» sia idoneo ad intercettare un rivelatore effettivamente in funzione, mentre è lecito averlo a bordo se si limita a ricordare al conducente dove siano ubicate le posizioni di rilevamento prescindere dal fatto che siano effettivamente attive.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it