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Alcoltest, assolta grazie alla nuova legge

Esame in ospedale valido solo dopo aver informato della possibilità di farsi assistere da un legale

PORDENONE. L’esito dell’esame del tasso alcolemico effettuato in ospedale è valido, e quindi utilizzabile in giudizio, solo se il personale della struttura sanitaria che l’ha effettuato ha informato il paziente, prima di procedere, della sua facoltà di avvalersi di un avvocato di fiducia al momento del prelievo.

 

Altrimenti il test si annulla. E’ quanto disposto dalla corte di Cassazione in una recente pronuncia (numero 4405 del 24 febbraio 2014). Una sentenza grazie a cui ieri è stata assolta da pesanti accuse, assistita dall’avvocato Laura Ferretti, una cittadina ucraina, Lyudmyla Kravchuk, 46 anni, residente a Zoppola.

 

La donna, il 27 maggio 2012, era uscita di strada alla guida della propria vettura. Gli agenti di polizia si erano accorti del pesante stato di ebbrezza dell’automobilista e l’avevano accompagnata all’ospedale di Pordenone, dove le era stato accertato un altissimo tasso alcolico: 4 grammi per litro di sangue, ovvero otto volte il limite tollerato di 0,5.

 

L’ucraina in seguito si era rifiutata di sottoporsi agli esami tossicologici per accertare se nel sangue ci fossero anche tracce di sostanze stupefacenti. Inoltre era sprovvista di patente italiana e aveva mostrato ai poliziotti una licenza di guida internazionale contraffatta. Così l’accusa (sostenuta dal vpo Ilaria Rizzi) aveva chiesto un anno e 4 mesi di reclusione, oltre a 5 mila 300 euro di ammenda.

 

Ma il giudice Monica Biasutti del tribunale di Pordenone ha assolto l’imputata perché il fatto non sussiste: l’avvocato Ferretti ha dimostrato che la sua assistita non era stata informata della possibilità di avvalersi di un legale al momento del prelievo all’interno dela struttura sanitaria.

 

Quanto alla patente contraffatta, anche in questo caso è arrivata l’assoluzione: la licenza di guida esibita agli agenti non era in effetti un falso, bensì un semplice documento “di fantasia”, ottenuto inserendo i propri dati in un apposito sito web.

 

Una carta che non risultava essere stata emessa da un ente pubblico o da uno Stato estero, bensì da un certo “International automobile drivers club”, quindi un ente privato. Situazione, questa, che non rappresenta la lesione di un bene giuridico e che non avrebbe potuto o dovuto trarre in inganno gli agenti.

 

 

di Bruno Oliveti
da messaggeroveneto.gelocal.it

 


 

Attenzione (ASAPS)

 

Giovedì, 08 Maggio 2014
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