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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa - Esclusione - Contestazione immediata - Necessità.

(Cass. Civ., Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465).

In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura photored). Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del  Codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come  regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto. D'altra parte, l'istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nel!' alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.

 

 

Martedì, 11 Aprile 2006
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