Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni . amministrative - Contestazione - Non immediata - Notificazione a mezzo del servizio postale Ammissibilità - Notificazione da parte di privati concessionari del servizio postale - Esclusione Conseguenze.
Quando l'amministrazione alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato una violazione al codice della strada si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e dal complesso di tale disciplina si desume che i relativi adempimenti non possono formare oggetto della concessione a privati come prevista per taluni servizi postali dall'art. 29 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. Ne consegue che la notificazione degli estremi della violazione affidata (dall'ufficio cui appartiene l'agente accertatore) all'agenzia privata concessionaria a norma dell' art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l'effetto della estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14 legge n. 689/1981.