Patente - Revoca e sospensione - Sospensione Termine per l'adozione del relativo provvedimento ex art. 218 c.s. - Natura perentoria - Sussistenza - Scadenza in giorno festivo - Proroga al primo giorno feriale successivo.
Nella disciplina posta dall'art. 218 c.s. in tema di sospensione della patente di guida, il termine, perentorio (v. Corte Cost., sent. n. 276 del 1998), di venti giorni dall'accertamento della violazione che dà luogo a detta sospensione, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, è prorogato, in caso di scadenza in un giorno festivo, al primo giorno feriale successivo.