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IL DIRITTO/DOVERE DI NON ESSERE “DIVERSI”

di Giovanni Fontana*

DISCIPLINA
Dal combinato disposto di cui all’art. 188 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 12 del d.P.R. 503/1996, si ricava che, per facilitare la mobilità delle persone, il sindaco, previo rilascio di contrassegno, può consentire la circolazione (statica e dinamica) nelle zone ove la stessa è stata limitata o sospesa per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. In particolare, la circolazione è consentita sia nelle zone a traffico limitato e aree pedonali, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità. Per le medesime finalità, i detentori del contrassegno di cui all’art. 12 del decreto da ultimo citato possono transitare lungo i percorsi o corsie preferenziali riservati, oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi. Infine, i medesimi veicoli non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo, se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. Non così, per quanto riguarda il parcheggio nelle c.d. “zone blu”, giacché dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non anche un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità (piuttosto che dalla gratuità) del posto dove poter sostare.

 

>LEGGI L'ARTICOLO

 

da il Centauro n. 174

 

 

 

Lunedì, 12 Maggio 2014
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