Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Applicabilità della sospensione dei termini processuali - Esclusione - Fondamento
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 21 agosto 2013, n. 19345
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Applicabilità della sospensione dei termini processuali - Esclusione - Fondamento.
La sospensione feriale dei termini processuali, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, non si applica al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni al codice della strada, in quanto esso è connesso non all’esercizio di un’azione giudiziale, ma ad un atto da compiersi nell’ambito di un procedimento amministrativo. (Cass. Civ., Sez. VI, 21 agosto 2013, n. 19345) - [RIV-1312P1104] Art. 202 cs.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che C. G. proponeva ricorso dinanzi al Giudice dì Pace di Rho per impugnare una cartella esattoriale emessa a seguito di contestazione riguardante una contravvenzione prevista dal Codice della Strada...