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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni Legge n. 241/1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Applicabilità Esclusione - Fondamento.
Patente - Revoca e sospensione - Sospensione  - Sospensione conseguente al superamento dei limiti di velocità - Natura di sanzione accessoria a quella pecuniaria - Collegamento automatico e diretto tra accertamento della infrazione e so
spensione della patente - Irrogazione della sanzione accessoria - Atto dovuto - Configurabilità - Conseguenze - Opposizione avverso la sola sanzione accessoria - Contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale – InammissibilIità.

(Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2006, n. 7009)

In tema di procedimento per la irrogazione di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge n. 689 del 1981, alle violazioni di legge derivanti dalla inosservanza delle regole del procedimento stesso, non può essere operata quella stabilita dalla legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituendo la prima legge speciale e, quindi, prevalendo su quest’ultima, che ha carattere di legge generale in materia di procedimento amministrativo. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 10)
L’art. 142, comma nono, del codice della strada, nel comminare la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria a quella pecuniaria relativa alla violazione del codice della strada consistente nel superamento dei limiti di velocità, stabilisce un collegamento automatico e diretto tra l’accertamento di detta violazione e la sospensione stessa, che costituisce pertanto un atto dovuto in presenza di tale accertamento. Ne consegue la  impossibilità di sollevare, in sede di opposizione avverso la sola sanzione accessoria della sospensione, contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale. (Nuovo c.s., art. 142)
 

 

 

 

Martedì, 28 Marzo 2006
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