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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Solidarietà - Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Estensione alle violazioni del codice dalla strada ex art. 196 detto codice - Sospensione della patente di guida - Natura personale - Configurabilità - Applicabilità del principio della solidarietà - Esclusione - Fondamento - Differenze rispetto alle sanzioni di natura patrimoniale.

(Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2006, n. 7008).

In tema di irrogazione di sanzioni pecuniarie per la commissione di illeciti amministrativi, il principio di solidarietà espresso dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, e, in materia di violazioni del codice della strada, dall'art. 196 di detto codice, secondo il quale obbligato in solido con l'autore materiale dell'illecito è il proprietario della cosa che servì a commettere la violazione, salvo che dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, non trova applicazione con riguardo alla sanzione della sospensione della patente di guida, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 27 del 2005, ha carattere strettamente personale, incidendo sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, a differenza delle sanzioni di carattere patrimoniale, quale è anche il fermo di autovettura di proprietà di terzi, in relazione al quale, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, il proprietario del veicolo risponde in solido con l'autore della trasgressione. (Nuovo C.S., art. 196; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; L. 24 no¬vembre 1981, n.  689, art. 6).

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 28 Marzo 2006
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