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Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative -  Contestazione - Verbale - Opposizione - Violazione dell'art. 180, comma 8, c.s. - Mancata identificazione del conducente -Obbligo di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione - Società proprietaria del veicolo - Impossibilità di risalire all'effettivo trasgressore - Comunicazione all'organo di polizia procedente - Da parte del legale rappresentante della società - Omessa tenuta di registri di servizio di veicoli aziendali - Responsabilità per colpa del legale rappresentante - Esclusione - Conseguenze - Illegittimità dell'accertamento e annullamento della sanzione disposta.

(Giudice di Pace Civile di Chivasso, 27 giugno 2006, n. 579)

Poiché l'omessa tenuta di registri di servizio di veicoli aziendali, giustificata da motivi di economia gestionale, è incensurabile in assenza di un espresso obbligo di legge, e poiché, per la configurabilità della colpa per negligenza, occorre che il soggetto assuma, per ignoranza inescusabile, un comportamento diverso da quello imposto da una norma, non sussiste responsabilità, nei sensi di cui all'art. 126 bis, comma 2 c.d.s., del legale rappresentante di una persona giuridica, allorquando questi, invitato a fornire i dati del conducente di un veicolo aziendale con il quale sia stata, in precedenza, commessa una violazione in relazione alla quale l'organo di polizia si sia astenuto dal procedere alla contestazione immediata, segnali tempestivamente la propria impossibilità obiettiva a provvedere a risalire all’identità del trasgressore.

 

 

 

 

Martedì, 27 Giugno 2006
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