Mercoledì 18 Settembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Sanzione amministrativa accessoria ex art. 186 c.s. e sospensione provvisoria in conseguenza di reato ex art. 223 c.s. – Diversità della loro natura e finalità – Individuazione – Accertamento dello stato di ebbrezza...

(Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18617)

 

 

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Sanzione amministrativa accessoria ex art. 186 c.s. e sospensione provvisoria in conseguenza di reato ex art. 223 c.s. – Diversità della loro natura e finalità – Individuazione – Accertamento dello stato di ebbrezza – Utilizzazione per la sua misurazione dell’etilometro – Necessità – Esclusione – Valutazione del giudice in caso di avvenuto accertamento tramite detto strumento – Rilevanza del relativo esito – Sussistenza.

 

Alla condotta contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all’accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell’art. 223 di detto codice, nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altri, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione, nell’uno e nell’altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal prefetto in via cautelare. Ai fini dell’irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell’art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l’accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito dalla relativa opposizione, non può prescindere dall’inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato complessivo principio, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione formulata dal contravventore, essendo rimasto accertato che, all’atto del controllo, egli era risultato positivo al test effettuato per due volte con l’etilometro a distanza di cinque minuti l’una dall’altra, oltre a presentare un univoco dato sintomatico desumibile dal suo alito vinoso).

 

Lunedì, 28 Agosto 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK