Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Pagamento della sanzione dopo l’introduzione del giudizio di opposizione – Acquiescenza – Influenza sul giudizio in corso – Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento della somma portata dal verbale di accertamento – il quale, in mancanza di pagamento del relativo importo o di opposizione al prefetto, costituisce titolo esecutivo, come prevede l’art. 203 c.d.s. – potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento qualora non ne venga sospesa l’esecutività dal giudice dell’opposizione, non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse a proporre opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 689 del 1981.