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Corte di Cassazione 26/05/2014

Riscossione proventi sanzioni amministrative – Omesso pagamento delle spese postali – Pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ed estinzione del verbale anche senza avere pagato le spese di notifica

(Cass. Civ., sez. II, 30 aprile 2014, n. 9507)

 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 30 aprile 2014, n. 9507

 

Riscossione proventi sanzioni amministrative – Omesso pagamento delle spese postali – Pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ed estinzione del verbale anche senza avere pagato le spese di notifica.


Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 c.2 C.d.S., ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente. (Massima redazionale)  (Cass. Civ., sez. II, 30 aprile 2014, n. 9507) – Artt. 203, 206 cs.

 

 

> Leggi il testo della sentenza

 

 

 

 





Lunedì, 26 Maggio 2014
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