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Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Determinazione in via cautelare del prefetto e in via definitiva del giudice penale – Posizione di autonomia – Computo in fase esecutiva – Detraibilità del periodo stabilito dal prefetto

(Cass. Pen., Sez. I, 30 aprile 2013, n. 18920)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. I, 30 aprile 2013, n. 18920

 

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Determinazione in via cautelare del prefetto e in via definitiva del giudice penale – Posizione di autonomia – Computo in fase esecutiva – Detraibilità del periodo stabilito dal prefetto.


In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme de!codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto.  (Cass. Pen., Sez. I, 30 aprile 2013, n. 18920) - [RIV-1401P47] Artt. 186-bis, 223 cs.

 

 

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Giovedì, 29 Maggio 2014
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