Stupefacenti, Cassazione: pene vanno rideterminate
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, è idonea ad incidere sul trattamento sanzionatorio, e comporta una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, vincendo la preclusione del giudicato.
E' quanto precisato dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con l'informazione provvisoria del 29 maggio 2014, n. 12.
La questione attiene agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2012, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui vietava di valutare come prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 (c.d. Testo Unico sugli stupefacenti), sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.
In particolare gli ermellini hanna precisato che nella specie, il giudice dell'esecuzione, ferme le vincolanti valutazioni di merito espresse dal giudice della cognizione nella sentenza di cui si fa riferimento, nel caso in cui ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere in considerazione del testo della disposizione, come ripristinato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, senza tenere in considerazione le successive modifiche legislative.
Tale pronuncia, lo ricordiamo, nel bocciare la legge Fini-Giovanardi, che equiparava le droghe leggere a quelle pesanti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., che regola la procedura di conversione dei decreti-legge, degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (intitolato “Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”), come convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Nota di Simone Marani
Informazione Provvisoria 29 maggio 2014, n. 12
da Altalex