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Guidare è come giocare a scacchi: bisogna prevedere le mosse dell’avversario

Il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi, commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa...

Il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi, commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari. Perciò, il principio di affidamento può operare, in tema di circolazione stradale, in quanto la condotta del veicolo antagonista sia talmente imprudente da renderla imprevedibile. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 14782/14.

 

Il caso

 

La Corte d’appello di Firenze confermava la condanna di un imputato, accusato di omicidio colposo, in quanto, mentre si trovava in macchina, se era spostato a sinistra, contromano, per effettuare una svolta, senza dare la precedenza al motociclo che percorreva la strada in senso inverso. L’imputato aveva tentato di giustificarsi, affermando di aver iniziato la svolta, in quanto invogliato dal comportamento di un automobilista, che proveniva in senso inverso, il quale, rallentando, gli aveva concesso la precedenza. La difesa ricorreva in Cassazione, richiamando, anche se non esplicitamente, i principi in tema di affidamento per escludere la sua colpa nel sinistro.

 

A giudizio della Corte di legittimità, il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi, commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari. Perciò, il principio di affidamento può operare, in tema di circolazione stradale, in quanto la condotta del veicolo antagonista sia talmente imprudente da renderla imprevedibile.

 

Queste condizioni, tuttavia, non sussistevano nel caso di specie, in quanto, anche se la vittima stava sorpassando un veicolo (come affermato, ma non provato, dall’imputato), stava comunque procedendo ad una velocità regolare e con buona visibilità, avendo il faro acceso. Capacità di previsione. La Cassazione proseguiva, poi, ricordando che le norme sulla circolazione stradale impongono doveri di prudenza e diligenza, proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da comportamenti irregolari altrui. Pertanto, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce, di per sé, condotta negligente, in quanto le stesse condotte imprudenti, in fatto di circolazione stradale, sono tanto frequenti da costituire un rischio tipico e prevedibile, da governare nei limiti del possibile.

 

I giudici di merito avevano adeguatamente motivato il giudizio di ragionevole prevedibilità della condotta di guida della vittima. Di conseguenza, l’imputato, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione, avrebbe dovuto controllare meglio la presenza di altri veicoli sopraggiungenti in senso contrario ed astenersi dall’effettuare la svolta, se ciò rendeva pericolosa la manovra. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
 

 

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

 

da lastampa.it

 

 

 

 

 

 

Lunedì, 09 Giugno 2014
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