Esame recupero punti della CQC: ecco le novità
Per un atto normative del 2005 (per la precisione l’art. 23 del Decreto 286/05) anche per la CQC vale la disciplina dei punti patente. La qualcosa determina una conseguenza nota ai più: in caso di azzeramento del punteggio sulla CQC scatta l’esame di revisione.
Ma c’è un rimedio: frequentare uno specifico corso di recupero punti, della durata di 20 ore di lezione complessive, con cui recuperare sino a 9 punti persi.
Adesso con circolare dello scorso 3 aprile il ministero dei Trasporti ha in parte modificato questa disciplina. Ma vediamo cosa è rimasto immutato e cosa invece è stato cambiato:
- gli enti abilitati a svolgere i corsi di recupero punti CQC sono gli stessi autorizzati ad effettuare i corsi iniziali o periodici in materia CQC. Insomma, nulla è cambiato;
- la comunicazione di avvio del corso deve essere fatta nei sette giorni lavorativi precedenti e le eventuali variazioni segnalate entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente. Cosa prima inesistente;
- il responsabile del corso adesso corrisponde al legale rappresentante dell’Ente abilitato o personale da questo delegato;
- le lezioni giornaliere del corso di recupero durano al massimo 3 ore e si possono svolgere dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 23 e il sabato dalle 8 alle 14;
- non esiste un numero massimo di presenze al corso;
- c’è un tetto massimo di assenze, pari a 6 ore, che comunque vanno recuperate. Queste ore diventeranno 5 quando sarà introdotto l’esame finale di verifica del corso di recupero punti. A quel punto, però, non dovranno essere recuperate;
- le assenze vanno annotate nei primi 15 minuti della lezione giornaliera, anche se non esiste un obbligo di comunicazione contestuale alla motorizzazione.