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Depenalizzazione  - Applicazione delle sanzioni – Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada - Riscossione.

(Cass. Civ., Sez. Un., 2 maggio 2006, n. 10067)

In tema di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme sulla circolazione stradale, qualora l'autorità amministrativa rinunci all'esercizio dei propri poteri autoritativi e si rivolga al giudice al fine di ottenere un titolo giudiziale per la realizzazione del suo credito, invece di procedere direttamente alla emissione della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che rinvia alla disciplina della riscossione in materia di imposte dirette), l'iniziativa non esclude la giurisdizione del giudice ordinario e non dà luogo ad alcuna indebita interferenza nella sfera di potere riservata alla P.A. nell'esercizio delle sue funzioni di amministrazione attiva, non essendo sindacabile la scelta dell'autorità amministrativa di avvalersi di strumenti privatistici per la realizzazione dei suoi fini.

 

Martedì, 02 Maggio 2006
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