Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Audizione dell'interessato.

(Cass. Civ., Sez. II, 28 aprile 2006, n. 9919)

In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove l'interessato chieda di essere ascoltato e venga regolarmente convocato, ma non si presenti adducendo un impegno di lavoro, non si verifica l'ipotesi della mancata audizione dell'interessato, che costituisce una violazione di norme procedimentali e rende illegittimi sia il procedimento amministrativo attraverso cui si esercita la potestà sanzionatoria che l’ordinanza-ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso, in quanto l’impegno lavorativo, essendo una condizione del tutto normale dell’individuo, non può assurgere a causa della mancata comparizione.

 

 

 

Venerdì, 28 Aprile 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK