Cartella notificata in ritardo è nulla
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È' illegittima la cartella esattoriale notificata in ritardo.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia (sentenza n. 283/03/14), la quale non solo annulla l’atto esattoriale ma anche il debito tributario sottostante poiché richiesto dal concessionario della riscossione oltre i termini di legge.
Tale principio deriva dal fatto che la normativa tributaria prevede dei termini perentori entro cui il concessionario della riscossione (ossia Equitalia) può chiedere ai contribuenti il pagamento dei tributi.
Nel caso di specie, infatti, si trattava di imposte dovute dalla contribuente poiché dichiarate nella dichiarazione dei redditi ma non versate dalla stessa per mancanza di liquidità.
Ebbene, in questo caso l’articolo 25 del Dpr n. 602/73 prevede espressamente che il concessionario deve notificare la cartella, a PENA DI DECADENZA “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione…” e dunque trattandosi nel caso specifico di imposte sui redditi relative all’anno 2007 la cartella si sarebbe dovuta notificare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2011 e non nel 2013 come invece è avvenuto.
Di particolare rilievo, inoltre, risultano le riflessioni dei giudici di Pavia in merito alle eccezioni formulate da Equitalia, la quale riteneva di non avere alcuna responsabilità poiché solamente incaricata alla riscossione.
Secondo la Commissione Tributaria, invece “Questo giudicante pur concordando con il principio appena espresso sui compiti assegnati ad Equitalia (ossia la ricezione del Ruolo e la riscossione del pagamento delle cartelle) ritiene che per il loro espletamento la normativa di riferimento comporti un implicito insieme di diritti- doveri per Equitalia correlati a tutto il processo di riscossione che inizia con il ricevimento del Ruolo e termina con l’incasso dei relativi pagamenti passando attraverso l’emissione e la notifica delle cartelle …”.
I giudici, quindi, proseguono sottolineando che “Fra i diritti-doveri … vi è quello di ricevere un Ruolo formato da crediti, oltre che certi e liquidi, anche ESIGIBILI che possono essere fatti validamente valere nei confronti del debitore. Quindi, a tal fine, nasce il dovere/obbligo per Equitalia di svolgere una specifica attività di verifica che la porti a concludere che il Ruolo preso in carico sia legittimamente valido nel contenuto ovvero che i crediti tributari … siano realmente esigibili”.
In mancanza del requisito di esigibilità, dunque, l’atto tributario risulta palesemente illegittimo e il debito tributario viene meno.
(Nota di Matteo Sances)
Commissione Tributaria Provinciale
Sentenza 10-11 aprile 2014, n. 283