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A tutto gas nella strada vicina al Bed and breakfast: condannato per disturbo alle persone

Automobilista scatenato nelle vicinanze dell’attività commerciale gestita da due sue parenti: passa più e più volte in quella strada, a tutto gas. Evidente il fastidio arrecato non solo alle due titolari dell’esercizio pubblico ma anche agli avventori. Conseguenziale la condanna.
Foto di repertorio dalla rete

Il caso

Vendetta familiare davvero atipica, a colpi di sgommate: il protagonista, alla guida della propria automobile, sfreccia a tutto gas, ripetutamente, lungo la piccola strada su cui affaccia l’attività commerciale – un ‘Wine bar’ con annesso ‘Bed and breakfast’ – gestita da due parenti. Ma quello che può sembrare uno sfogo, seppur assai poco ortodosso, è valutabile come condotta penalmente rilevante. Consequenziale è la condanna dell’uomo per il reato di “disturbo alle persone” (Cass., sent. 17594/14).Nessun dubbio, secondo i giudici del Tribunale, sulla responsabilità dell’uomo, condannato a «350 euro di ammenda» – oltre che al «pagamento delle spese processuali» e al «risarcimento dei danni» – per avere utilizzato la propria vettura come ‘strumento di molestia’. Obiettivo dichiarato l’«attività di ristorazione» gestita da due donne, parenti dell’automobilista.

 

Fatale l’aver transitato «in via continuativa, a bordo della propria autovettura, nella piccola strada» su cui «affacciava l’attività» commerciale delle due donne. Evidente l’intento non solo di «infastidire» le due titolari dell’esercizio commerciale, ma acclarato anche il fastidio arrecato agli «avventori». Ebbene, il peso della «condotta» tenuta dall’uomo – «finalizzata», secondo i giudici del primo grado, a «recare molestia e disturbo» – viene considerato acclarato anche dai giudici del Palazzaccio, i quali, difatti, confermano in toto la condanna per “disturbo alle persone”. Chiarissima la ricostruzione della vicenda, da cui emerge, in maniera netta, l’intento dell’uomo, ossia recare «disturbo al riposo e alle occupazioni delle proprie congiunte, titolari di un’attività» commerciale, ponendo in essere «azioni tipicamente moleste», consistite «nel fare baccano e nel transitare rumorosamente, con la propria autovettura, sullo stradello attiguo ai locali dell’esercizio pubblico». Assolutamente cristallino il disturbo arrecato al «riposo delle persone» – le due titolari, ma anche gli avventori –, e logicamente consequenziale l’addebito, nei confronti dell’uomo, del «reato di molestie e disturbo alle persone».
 

 

Fonte: www.dirittoegiustizia.it


da lastampa.it

 

 

 

Giovedì, 19 Giugno 2014
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