Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Ricorso al giudice di pace - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Conseguente improponibilità dell’azione esperita - Lesione del principio di uguaglianza nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 1, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, a pena di inammissibilità, prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell’art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito.