Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Legittimazione - Individuazione esclusiva in capo al destinatario dell’ingiunzione - Fondamento - Titolarità di interesse giuridico ad opporsi - Interesse di mero fatto ad opporsi - Legittimazione - Esclusione - Fattispecie in tema di veicolo dato in comodato.
Legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell’ esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’opponente, comodatario del veicolo in relazione al quale era stata accertata la violazione, ed obbligato contrattualmente nei confronti della proprietaria a pagare le eventuali sanzioni ammi¬nistrative attinenti alla circolazione del veicolo stesso.