Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità - Etilometro - Necessità - Esclusione - Possibilità di usare altri mezzi - Sussistenza.

(Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2006, n. 38438)

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può essere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessariamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una «prova legale», il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza come l’alterazione della deambulazione, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso, così come può anche disattendere l’esito fornito dall’ «etilometro», sempre che dal suo convincimento fornisca motivazione logica ed esauriente.

 

 

 

 

 

Mercoledì, 22 Novembre 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK