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Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termine – Natura del termine assegnato al prefetto per l’emissione del provvedimento che chiude la fase amministrativa – Differenza con il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale – Illegittimità costituzionale della diversa configurazione dei due termini – Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

(Cass. Civ., Sez. I, 12 ottobre 2006, n. 21918)

E’ manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 204 del codice della strada, in relazione all’articolo 203 – per contrasto con gli articoli 3, 24, 113 della Costituzione, nella parte in cui assegna al prefetto un termine più elevato per l’emissione del provvedimento con cui si definisce il procedimento di opposizione rispetto a quello concesso alla parte privata per proporre ricorso giurisdizionale, quest’ultimo è un termine processuale relativo al procedimento giurisdizionale di opposizione e perciò soggetto alla disciplina dell’articolo 152 del codice di procedura civile e avente natura perentoria, la cui inosservanza comporta la decadenza dell’interessato dal diritto di proporla, il termine concesso al prefetto per emettere il decreto di archiviazione o l’ordinanza-ingiunzione attiene, invece, alla precedente fase amministrativa e non può qualificarsi né ordinatorio né perentorio: ciò in quanto esso è posto in diretta attuazione del principio di buon andamento della P.A., sancito dall’articolo 97 della Costituzione a tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi coinvolti nello svolgimento dell’attività amministrativa, ivi compresi quelli del soggetto cui è contestata la trasgressione, di partecipare al procedimento amministrativo e di presentare le proprie difese. 

Giovedì, 12 Ottobre 2006
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