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Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Competenza - Opposizione in materia di circolazione stradale proposta al tribunale - Incompetenza - Riassunzione dinanzi al giudice di pace - Translatio iudicii - Applicabilità - Presupposti.

(Cass. Civ., Sez. I, 28 settembre 2006, n. 21044)

Anche al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto dinanzi al tribunale, funzionalmente incompetente in materia di violazioni del codice della strada, e poi riassunto dinanzi al giudice di pace, può applicarsi l’istituto della translatio iudicii, di cui all’art. 50 c.p.c., se il giudizio originario è stato riassunto nei termini indicati dalla norma, e se la comparsa di riassunzione ha il contenuto di cui all’art. 125 disp. atto C.p,C. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice di pace ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta oltre il termine di decadenza di trenta giorni fissato dall’ art. 23 della legge n. 689 del 1981, senza verificare se il giudizio dinanzi lui introdotto potesse o meno considerarsi una prosecuzione del giudizio di opposizione iniziato tempestivamente dinanzi al tribunale, dichiaratosi incompetente).
 

 

 

Giovedì, 28 Settembre 2006
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