Patente - Revoca e sospensione - Sospensione.
Il Prefetto è l’unica autorità amministrativa compe¬tente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindi dall’art. 218, comma 2, C.S., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle san¬zioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’ art. 220 e ss. C.s..