Patente - Revoca e sospensione – Sospensione.
L’art. 142, comma nono, del codice della strada, nel comminare la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria a quella pecuniaria relativa alla violazione del codice della strada consistente nel superamento dei limiti di velocità, stabilisce un collegamento automatico e diretto tra l’accertamento di detta violazione e la sospensione stessa, che costituisce pertanto un atto dovuto in presenza di tale accertamento. Ne consegue la impossibilità di sollevare, in sede di opposizione avverso la sola sanzione accessoria della sospensione, contestazioni di merito attinenti alla sanzione principale.