DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92
Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile. (14G00104)
vigente al: 28-6-2014
DECRETO-LEGGE 26 giugno 2014, n. 92
Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
(14G00104)
(GU n. 147 del 27 giugno 2014)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, comma 5, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza dell'8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri contro Italia), nella quale e' stato stabilito che lo Stato italiano debba predisporre un insieme di rimedi idonei a offrire una riparazione adeguata del pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario, a tal scopo stabilendo il termine di un anno dalla data di definitivita' della predetta decisione;
Ritenuta, poi, la straordinaria necessita' e urgenza, come concorrente misura volta a far cessare la condizione di sovraffollamento carcerario, di prevedere che i condannati minorenni possano essere custoditi fuori dal circuito penitenziario degli adulti sino al raggiungimento, non gia' come oggi del ventunesimo
anno, ma del venticinquesimo anno d'eta';
Ritenuta, ulteriormente, la straordinaria necessita' e urgenza di modificare il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, al fine di rendere tale norma coerente con quella contenuta nell'articolo 656, in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva; ...
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