Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori.

(Cass. Civ., Sez. I, 29 marzo 2006, n. 7126)

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge l agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 poiché l’art. 142 c.s. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato - in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova con¬traria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’ apparecchiatura elettronica.

 

 

 

 

Mercoledì, 29 Marzo 2006
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK