Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Notificazione da parte di privati concessio¬nari del servizio postale - Esclusione – Conseguenze.
La notificazione degli estremi di violazione al Codice della strada affidata dall'ufficio cui appartiene l'agente accertatore all'agenzia privata concessionaria a norma dell'art. 29 codice postale ed eseguita dai dipendenti della stessa agenzia si deve considerare giuridicamente inesistente e, come a omessa notificazione, ad essa consegue l'effetto della estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 14 L. n. 689/1981.