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Incidente stradale, quantificazione danno, figlio deceduto

(Cass. Civ., sez. III, 14 maggio - 8 luglio 2014, n. 15491)

 


Suprema Corte di Cassazione
III Sezione Civile
Sentenza 14 maggio - 8 luglio 2014, n. 15491

Presidente Spirito – Relatore D’Amico

 


La Corte di Cassazione, esaminando il caso relativo ad un risarcimento danni in conseguenza di un sinistro stradale in cui una delle persone coinvolte è deceduta, ha definito le modalità con cui calcolare l'ammontare del danno biologico e, nello specifico,  nel corso della causa promossa dagli eredi del defunto, ha chiarito che il calcolo non va effettuato con riferimento alla durata probabile della vita del defunto ma invece si deve tener conto della sua vita effettiva e tale risarcibilità viene trasmessa agli eredi iure hereditatis.

 

Nel caso di specie, la Corte d'appello, dopo aver ritenuto che il primo giudice ha errato nella quantificazione del danno biologico da postumi permanenti, commisurandola a tutta la durata della vita, ha provveduto a ricalcolare tale danno prendendo in considerazione il danno biologico da inabilità temporanea con i dovuti correttivi di tipo equitativo, in considerazione dell'entità massima di lesione alla salute.

 

Pertanto, i Supremi Giudici hanno ritenuto sentenza impugnata è corretta e, rispondendo all'ulteriore censura formulata con riferimento alla “violazione e falsa applicazione dell'art. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 cod. civ. in riferimento all'art. 360 n. 5, in ragione della mancata liquidazione del danno biologico iure proprio, nonché alla mancata liquidazione del danno edonistico ed errata quantificazione del danno morale” hanno inoltre chiarito che "il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell'attore ed il fatto illecito (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).
Emerge invece dall'impugnata sentenza che la stessa è del tutto sfornita di prova e non può pertanto trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico iure proprio per la perdita del figlio, solo genericamente dedotto, senza nemmeno l'allegazione di conseguenze di carattere patologico o la specificazione di uno stato di malattia.
Quanto al c.d. "danno edonistico", per la perdita del rapporto parentale, tale danno deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio.
Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).
La Corte d'appello ha provveduto al risarcimento del danno morale considerando anche lo stretto vincolo parentale e il grandissimo dolore per la perdita dell'unico figlio e per la conseguente, estrema intensità della sofferenza subita".

 

>LEGGI LA SENTENZA

 

da sentenze-cassazione.com

 

 

 

 

 

 


Venerdì, 11 Luglio 2014
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