Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Termine.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2003, n. 214, nel caso in cui avverso il verbale di accertamento sia stato proposto ricorso al prefetto, il rispetto. del termine previsto dall'art. 204 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione costituisce requisito di legittimità del provvedimento, la cui inosservanza ne comporta l'annullabilità, senza possibilità d'ipotizzare l'interruzione o la sospensione del termine, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della P.A. Tale principio dev' essere tuttavia contemperato con il rispetto del diritto dell'interessato, anch'esso inviolabile e riconosciuto dall' art. 204, di essere ascoltato, qualora ne abbia fatto richiesta; e poiché la legge non pone preclusioni di ordine temporale ad eventuali istanze di rinvio dell’audizione, giustificate da particolari situazioni degne di attenzione (malattia, notevole distanza dall'Ufficio competente, etc.), e il giudice non può sindacare la disponibilità manifestata in proposito dall' Amministrazione, deve escludersi che l'interessato possa successivamente dedurre, come motivo di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'inosservanza del termine in questione, cui ha dato causa con il proprio comportamento.