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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne - Violazioni del codice della strada - Applicazione dell'art. 2 L. n. 689/81 - Limiti.

(Giudice di Pace di Chioggia, 4 aprile 2007)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da minore degli anni diciotto, l'art. 2 della L. n. 689/81, laddove esclude che possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi «al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere», non può essere interpretato nel senso, strettamente letterale, di ritenere sempre e comunque i minori di anni diciotto privi della capacità di essere destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, va inteso nel senso di estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi alla capacità di intendere e volere dei minori. (Sulla base di questo principio il giudice di pace ha respinto l'opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni degli artt. 116, comma 13 bis, 170, commi 2 e 6 e 171, commi 1, e 2, C.S., commesse da quattordicenne ritenuto pienamente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti).

 

 

 

 

Mercoledì, 04 Aprile 2007
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