Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazioni - Verbale.
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, al.di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell'amministrazione, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, l'errata identificazione dell'organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell'amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, era stata proposta opposizione avverso un verbale di accertamento della violazione del limite di velocità, rilevata tramite Autovelox dalla polizia stradale; benché la domanda fosse stata proposta nei confronti del Prefetto, anziché del Ministro dell’interno, in qualità di organo di vertice dell’amministrazione dalla quale dipendeva l'organo verbalizzante, la S.C. ne ha escluso l'inammissibilità, prendendo atto che l'amministrazione non aveva formulato alcuna censura al riguardo).