Patente - Scaduta - Fermo amministrativo del veicolo.
L'art. 126, comma 7, C.S., nel testo modificato dall'art. 19, comma terzo, del D.L.vo n. 507 del 1999, dopo aver stabilito la sanzione pecuniaria per chi guida con patente la cui validità sia scaduta, dispone che alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente di guida e del fermo del veicolo per un periodo di tre mesi. Esse conseguono quindi di diritto all'applicazione della sanzione pecuniaria, e l'estinzione di questa per intervenuto pagamento non comporta alcun effetto sulla permanenza in vigore di quelle, come precisato anche dalla giurisprudenza costituzionale (ord. n. 33 del 2001).