Ha
superato il primo esame al Senato il Ddl 1899 - Modifica all’articolo
52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato
domicilio.
In sostanza se il provvedimento passera senza modifiche il vaglio della
Camera, non rischierà più il carcere per eccesso di difesa
chi sparerà a un ladro armato entrato in casa o nel suo negozio.
E’ quello che stabilisce un ddl approvato al Senato il 6 luglio,
che modifica l’articolo 52 del codice penale che prevede sia considerata
legittima difesa solo l’azione proporzionata alla minaccia. La nuova
norma, invece, stabilisce che la vittima di un furto, di una rapina e
di una minaccia può reagire "per tutelare la propria incolumità"
e anche "i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza
o vi è pericolo di aggressione" non solo in casa, ma anche
nel suo studio professionale o nel negozio.
Il ddl passa ora all’esame di Montecitorio.
Ddl Senato 1899 - Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia
di diritto all’autotutela in un privato domicilio
Art. 1.
(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)
1. All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente
articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati
usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine
di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è
pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui
il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata
un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
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