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Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni amministrative – Contestazione – Verbale – Redatto dai carabinieri  - Opposizione – Legittimazione passiva – Prefetto – Esclusione – Ministero della difesa – Sussistenza – Erronea identificazione del soggetto passivamente legittimato non rilevata in primo grado – Rilevabilità in cassazione – Conseguenze – Cassazione della sentenza senza rinvio – Notificazione dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione a cura dell’Ufficio – Rilevanza – Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. I, 2 settembre 2005, n. 17708).

In tema di sanzioni amministrazioni per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione, la legittimazione passiva spetta dell’amministrazione centrale dell’acqua dipendono gli agenti che hanno accertato l’infrazioni, sicchè, qualora il verbale sia stato elevato dai carabinieri, legittimato a resistere all’opposizione è il Ministero della difesa. L’accertata carenza di legittimazione dell’autorità amministrativa nei cui confronti è stata rivolta l’opposizione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, esplica i suoi effetti non solo in relazione al ricorso per cassazione, ma anche nei confronti dell’atto introduttivo avanti al giudice di pace, e, ricorrendo in tal modo l’ipotesi di cui all’art. 382, comma terzo, u.p., c.p.c., la sentenza deve essere cassata senza rinvio . Né rileva in contrario che la notificazione dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione  dell’udienza di comparizione venga effettuata a cura dell’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 23, non potendo l’opponente per ciò solo ritenersi esentato dall’indicare nell’atto di opposizione i soggetti passivamente legittimato e dovendosi di conseguenza in mancanza o nell’ipotesi di errata indicazione, far ricadere sul medesimo le conseguenze processuali che ne discendono.
 

 

 

 

Venerdì, 02 Settembre 2005
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