Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata.
Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi – in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 c.s. – nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, ove specificamente censurati da parte dell’opponente, debbono formare oggetto di particolare e diretta disamina da parte del giudice, che non può limitarsi ad un generico riferimento ad essi senza specificarne il contenuto, accomunandoli in un giudizio complessivo ed apodittico, ma è tenuto a compiutamente valutarli, chiarendo con adeguate e pertinenti argomentazioni le ragioni della sua decisione.